L’esenzione dalle imposte di bollo e di registro introdotta dall’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (decreto “Sblocca Italia”), si applica in presenza di una riduzione del canone conseguente ad un accordo stipulato per l’intera durata del contratto (o anche per un solo periodo), ma non nel caso in cui le parti registrino una nuova scrittura privata indicante il canone originario.

Il principio è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016; si ricorda che in merito alla disciplina applicabile in epoca antecedente al richiamato intervento normativo, era stata emanata la circolare 28 giugno 2010, n. 60/E. Nell’occasione il Fisco ha fornito precisazioni anche in merito alla detrazione Irpef prevista sui canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede (che spetta sia per i contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia per altre tipologie contrattuali). (Il Sole 24 Ore del 5 febbraio 2016, pag. 38, di Luciano De Vico )