Per accedere al regime forfettario dal 1° gennaio 2016, le partite Iva che al 31 dicembre 2015 già svolgevano un’attività di lavoro autonomo non sono tenuti ad alcuna comunicazione preventiva (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.

Tale “comportamento concludente” dev’essere però manifestato nel rigo VA14 della dichiarazione Iva 2016; inoltre – in presenza dei relativi presupposti – dovrà essere compilato il rigo VF56, ai fini della rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del decreto Iva.

Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti interessati sono tenuti a compilare:

  • il quadro RF se si tratta di professionisti;
  • il quadro RG/RF in caso di impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Nel corso di Telefisco 2016 le Entrate hanno poi ammesso la possibilità per i contribuenti assoggettati nel 2015 al regime forfettario, di revocare la relativa opzione e confluire nel regime ordinario. (Il Sole 24 Ore del 8 febbraio 2016, pag. 17, di Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi )