Documentazione per Visto di Conformità del Credito IVA

Documentazione, in formato .pdf, relativa al periodo d’imposta precedente a quello per cui si chiede il visto:

  • Dichiarazione Modello IVA corredata della ricevuta di avvenuta presentazione;
  • Dichiarazione Modello Redditi (PF, SP o SC) corredata della ricevuta di avvenuta presentazione;

Documentazione, in formato .pdf, relativa al periodo d’imposta per cui si chiede il visto:

  • Bozza Dichiarazione Modello IVA o Dichiarazione Modello IVA corredata della ricevuta di avvenuta presentazione;
  • Copia dei registri IVA acquisti già stampati;
  • Copia dei registri IVA vendite già stampati;
  • Copia del registro corrispettivi già stampato;
  • Copia dei riepilogativi dei registri sezionali già stampati;
  • Copia dei riepiloghi, delle liquidazioni IVA periodiche e della liquidazione annuale (quest’ultima anche in provvisorio);
  • Nomenclatura con descrizione completa dei codici IVA e causali IVA utilizzati;
  • Copia Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA, corredate delle ricevute di avvenuta presentazione;
  • Copia modelli F24 con relative ricevute telematiche di invio e di addebito per controllare i versamenti IVA eseguiti e/o le compensazioni effettuate relative ai crediti dell’anno precedente e/o ai crediti infra annuali dell’anno per cui si chiede il visto;
  • copie delle fatture emesse (tutte le pagine di cui sono corredate) ordinate per numero di protocollo assegnato;
  • copia delle fatture integrate (in caso di reverse charge) e copia delle autofatture qualora non inserite nella documentazione di cui al precedente punto;
  • copia delle fatture acquisti (tutte le pagine di cui sono corredate), ordinate per numero di protocollo e sulle quali sia visibile il numero di protocollo assegnato;
  • (se emesse) copia delle dichiarazioni di intento con modello di presentazione e corredata della ricevuta di avvenuta presentazione;
  • (se ricevute) copia delle dichiarazioni di intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dal cliente e il riscontro di avvenuto rilascio;
  • (se effettuate) copia delle dichiarazioni INTRA con il modello di presentazione corredato della ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia Dogane;
  • (se effettuati) copia degli “Esterometri” con il modello di presentazione corredato della ricevuta di avvenuta presentazione;
  • (se effettuati) copia dei Modelli IVA TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale dell’anno per cui si chiede il visto, corredato della ricevuta di avvenuta presentazione;
  • copia dell’ultima variazione IVA per verificare la denominazione, la sede legale e l’eventuale sede dell’attività (se diversa);
  • visura camerale aggiornata.

Dopo aver preso visione della documentazione consegnata e solamente nel caso in cui ce ne fosse la necessità, lo studio scrivente comunicherà con tempestività l’eventuale ulteriore documentazione da produrre, ritenuta necessaria per l’espletamento della pratica poiché direttamente correlata alla creazione del credito Iva da sottoporre a visto di conformità.

Si segnala che:

  • all’atto della verifica dovrà essere attiva la possibilità di accesso al cassetto fiscale della società / ditta che necessita del visto di conformità ai fini Iva. La stessa società / ditta potrà delegare a tale servizio il proprio consulente fiscale o lo studio scrivente, incaricato per il visto di conformità, mediante il rilascio di apposita delega. In questo modo sarà possibile reperire la stampa dei modelli F24 con gli eventuali pagamenti IVA e/o con le compensazioni dell’IVA annuale (codice 6099) o dell’IVA trimestrale (codici 6036, 6037, 6038). Diversamente, saranno necessarie le copie dei Modelli F24 come indicato al precedente punto 11);
  • qualora la società / ditta che necessita del visto di conformità del credito IVA abbia originato, nel periodo d’imposta precedente a quello per cui si chiede il visto, un credito IVA superiore a euro 5.000 euro e tale credito non sia stato “vistato” sarà necessario procedere alla verifica della formazione di tale credito e pertanto sarà necessario produrre, per il periodo d’imposta precedente a quello per cui si chiede il visto, la medesima documentazione di cui ai precedenti punti. Lo stesso discorso, vale per gli anni precedenti fino al periodo d’imposta non ancora prescritto;
  • lo studio, su richiesta della società / ditta -che necessita del visto di conformità- o del proprio consulente, mette a disposizione, gratuitamente, uno apposito spazio in dropbox per la collocazione della documentazione necessaria all’espletamento della pratica.

Si ricorda, infine, che è condizione necessaria che il titolare della ditta o il legale rappresentante della società che richiede il visto di conformità, consegni / invii, al termine delle procedure di controllo, una copia di tutti i registri contabili debitamente firmati in originale.