A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 ha ridotto ad € 1.000 il limite per l’utilizzo del denaro contante. Tale limite va considerato nell’arco temporale di un mese; ovviamente prelievi di 999 euro ripetuti ad esempio ogni 32 giorni verranno sicuramente segnalati.

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare prelevamenti e/o pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.