Scade il prossimo 31 luglio il termine entro il quale dovrà essere versata la prima o unica rata relativa alla definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta “rottamazione-bis”): lo ha ricordato Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito.

Si ricorda che nel caso in cui il contribuente non risulti in regola con il “vecchio” piano di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, e per questo motivo l’istanza di definizione agevolata (presentata ai sensi dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225) fu respinta, occorreva presentare un’apposita istanza entro il 15 maggio 2018, utilizzando il modello DA2000/17 e indicando le cartelle che si intendeva definire in via agevolata in base al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Effettuato tale adempimento, i contribuenti che si trovano nella situazione descritta sono tenuti a versare – entro la citata data del 31 luglio 2018 – l’importo di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 delle rateizzazioni in corso al 24 ottobre 2016.

Il mancato pagamento di tale importo entro la predetta scadenza determina la improcedibilità dell’istanza.

Gli importi residui potranno essere versati in un’unica soluzione ad ottobre 2018 oppure in tre rate, come segue:

  1. 40 per cento entro ottobre 2018;
  2. 40 per cento entro novembre 2018;
  3. 20 per cento entro febbraio 2019.

La possibilità di definizione agevolata prevista dal “decreto fiscale” collegato alla Manovra 2018 riguarda peraltro solo le cartelle e gli avvisi non inclusi nella precedente richiesta (presentata ai sensi dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225).

Tale principio incontra un’eccezione per le cartelle e gli avvisi oggetto contemporaneamente di una rateazione in corso al 24 ottobre 2016 e di una richiesta di “rottamazione” respinta a causa del mancato pagamento delle rate 2016.