Agenzia delle Entrate: Comunicato Stampa 13 marzo 2012

Le nuove regole sull’utilizzo in compensazione dei crediti Iva (sia annuali sia per periodi inferiori all’anno) – introdotte dall’art. 8, commi 18 e 19, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (decreto “Semplificazioni bis”) – si applicano alle compensazioni effettuate dal 1° aprile 2012. Lo prevede un provvedimento ministeriale in fase di emanazione. Pertanto da tale data la compensazione di importi annui superiori a 5.000 euro potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza, da cui il credito emerge. Fino al 31 marzo 2012 sarà invece possibile continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge.