A decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata (attraverso i servizi telematici) a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012. In questo senso dispone il Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012, prot. 40186 – attuativo dell’art. 8, commi 18 e 19, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (decreto “Semplificazioni-bis”) – che va ad aggiungersi a quanto già chiarito dal Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 21 dicembre 2009, prot. 185430. Resta fermo il limite di 15.000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.