Entro il 31 marzo 2012 i libretti al portatore con saldo superiore ai 999,99 euro dovranno essere estinti oppure il saldo del libretto dovrà essere ridotto al di sotto dei 1.000 euro.
Il mancato rispetto di tali disposizioni è punito con una sanzione amministrativa dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore (art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007) con un minimo di 3.000 euro; qualora il saldo del libretto al portatore sia compreso tra 1.000 e 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto al portatore. Attenzione, per esempio, ai libretti al portatore frequentemente utilizzati per il deposito di cauzioni conseguenti alla stipula di contratti di locazione/affitto (Art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 c.d. “Decreto Salva Italia”)