Il D. L. 2 marzo 2012 n. 16 ha stabilito che, in deroga alle attuali e stringenti norme sulla limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Il direttore delle Entrate, con un provvedimento del 23 marzo 2012 ha approvato il modello e le istruzioni di tale comunicazione preventiva.
La comunicazione dovrà essere inviata dagli operatori interessati prima di porre in essere vendite con utilizzo di contante sopra 1.000 euro. Per le operazioni effettuate fra il 2 marzo e il 10 aprile 2012 la comunicazione deve essere inviata entro il 10 aprile 2012.
Per usufruire della deroga nell’uso del contante l’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:

  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
  • ottenere una “autocertificazione” dal cliente che attesta di non possedere la cittadinanza italiana, né di uno dei paesi della Ue, e di non essere residente in Italia. (Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2012, pag. 22, Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce )