La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 5 aprile, ha dichiarato l’illegittimità del decreto “milleproroghe” (D.L. n. 225 del 2010) nella parte in cui, con una norma assai favorevole alle banche (articolo 2, comma 61), forniva un’interpretazione autentica della norma del Codice Civile sulla prescrizione (l’art. 2935).
La disposizione andava ad incidere sulle operazioni bancarie regolate in conto corrente riducendo la possibilità di ottenere un rimborso da parte di quei correntisti che reclamavano l’illegittimità di quanto fatto pagare dagli istituti di credito per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Pertanto, tornano ad essere possibili i ricorsi contro l’applicazione degli interessi anatocistici e anche per gli anni ’90: infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, la prescrizione del diritto del correntista a contestare l’addebito di interessi su interessi comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto e non dalla data in cui viene annotato l’addebito degli interessi. (Il Sole 24 Ore del 6 aprile 2012, pag. 17, Giovanni Negri )