Il Governo non sembra voler ancora prendere una posizione definitiva in merito all’emanazione di una norma di interpretazione autentica che permetta di superare i numerosi contenziosi in riferimento alle richieste di rimborso dell’Iva pagata sulla tariffa di igiene ambientale (Tia) in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.
Tale sentenza aveva dichiarato che la Tia non ha natura di corrispettivo ma di tributo e in quanto tale non va assoggettata ad Iva.
In risposta ad una interrogazione parlamentare presentata a fine marzo, il sottosegretario all’economia Vieri Ceriani si era limitato a precisare che i dubbi interpretativi in materia saranno risolti per il futuro in quanto il D.L. n. 201/2011 prevede l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei prelievi sui rifiuti attualmente in vigore e ha istituito il nuovo tributo Tares, destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
Il D.L. n. 201/2011 permette inoltre ai comuni, dal 2013, di applicare al posto del Tares una tariffa avente natura di corrispettivo e come tale assoggettata ad Iva.
Nessun orientamento governativo è stato finora fornito in riferimento al quadro normativo esistente fino al 31 dicembre 2012 per ridurre i contenziosi sempre più numerosi riguardanti l’Iva applicata sulla Tia. (Italia Oggi dell’8 maggio 2012, pag. 34, Francesco Cerisano )