L’articolo 3, commi 10 e 11, del D.L. n. 16/2012 ha previsto che dal 1° luglio 2012 viene portato a 30 euro il limite stabilito a carico degli enti impositori al fine procedere ad accertamento ed iscrizione a ruolo dei crediti erariali, regionali e locali.
I contribuenti rimangono tenuti al pagamento dei tributi anche se d’importo inferiore ad euro 30 e gli enti impositori mantengono la facoltà di recupero di quelli inferiori alla nuova soglia qualora tali crediti derivino da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativamente a una medesima imposta.
Gli enti impositori locali possono derogare al limite dei 30 euro qualora deliberino differenti soglie nei regolamenti che disciplinano le proprie entrate. (Italia Oggi del 12 maggio 2012, pag. 29, Sergio Trovato )