In vista alle prossime scadenze relative al Modello Unico/2012 (redditi 2011) si pone il problema del calcolo degli acconti dovuti per l’anno in corso. Nello specifico, vengono individuate quattro ipotesi che richiedono, poiché espressamente previsto dal legislatore, il ricalcolo delle imposte dovute per gli acconti 2012, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute nelle varie manovre:
  • “immobili di interesse storico e artistico” (in riferimento all’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012, che ha abrogato il comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 413 del 1991);
  • “beni sociali utilizzati dai soci” (in riferimento all’articolo 2, comma 36 terdecies e successivi, del D.L. n. 138 del 2011);
  • “società di comodo” e
  • “cooperative” (in riferimento all’articolo 2, comma 36 bis, del D.L. n. 138 del 2011).

In caso di omesso versamento dell’acconto, che si sana automaticamente con il pagamento del saldo, si può comunque rimediare mediante il ravvedimento operoso, corrispondendo la sanzione del 3,75 per cento oltre agli interessi del 2,5 per cento annuo. (Il Sole 24 Ore del 15 maggio 2012, pag. 27, Gian Paolo Tosoni )