La recente circolare n. 17/E/2012 ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni aggiuntive per entrare nel trattamento fiscale di vantaggio introdotto dalla manovra del luglio dello scorso anno (imposta sostitutiva del 5 per cento – articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011).
In base a tali condizioni, che si aggiungono al precedente regime con tassazione al 20 per cento, è necessario non aver esercitato, nei tre anni precedenti all’avvio, un’arte o professione o un’attività d’impresa, anche nell’ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali.
Le imprese e i professionisti che si sono messi in proprio dopo il 2007 dovranno rispettare pertanto una doppia condizione per accedere ai “nuovi minimi” (il regime scattato dal 1° gennaio scorso):

  • dovevano avere i vecchi requisiti già all’avvio dell’attività (anche se poi hanno optato per le nuove iniziative produttive o il regime ordinario) e
  • dovevano possedere anche i nuovi requisiti lo scorso anno.

È inoltre possibile accedere alla tassazione sostitutiva (di IRPEF e addizionali) al 5 per cento anche se il contribuente ha svolto lavori precari.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività deve essere stata effettivamente svolta e, di conseguenza, non scatta l’esclusione dal regime se un socio non ha esercitato un’attività di gestione all’interno della società e se quest’ultima è rimasta inattiva. (Il Sole 24 Ore del 4 giugno 2012, Norme e Tributi, pag. 1, Gianfranco Ferranti )