Il decreto Sviluppo approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha modificato l’articolo 10 comma 8 bis e 8 ter del D.P.R. n. 633/1972 in tema di cessioni dei fabbricati operate dalle imprese costruttrici.
Viene confermata l’applicazione dell’IVA da parte delle imprese costruttrici sui fabbricati abitativi ceduti entro cinque anni dalla data dell’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero.
Oltre i cinque anni dalla data di ultimazione, le cessioni di fabbricati abitativi operate dalle imprese costruttrici potranno essere assoggettate a IVA mediante opzione.
In riferimento ai fabbricati strumentali, la loro cessione a soggetti privati oppure a soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75% potrà essere effettuata in esenzione da IVA dalle imprese non costruttrici o da quelle che li hanno costruiti da oltre un quinquennio. (Il Sole 24 Ore del 20 giugno 2012, pag. 19, Gian Paolo Tosoni )
Oltre i cinque anni dalla data di ultimazione, le cessioni di fabbricati abitativi operate dalle imprese costruttrici potranno essere assoggettate a IVA mediante opzione.
In riferimento ai fabbricati strumentali, la loro cessione a soggetti privati oppure a soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75% potrà essere effettuata in esenzione da IVA dalle imprese non costruttrici o da quelle che li hanno costruiti da oltre un quinquennio. (Il Sole 24 Ore del 20 giugno 2012, pag. 19, Gian Paolo Tosoni )