Il D.L. n. 83/2012, in vigore dal 26 giugno scorso, ha introdotto una serie di norme di favore in materia di Iva per le imprese di costruzione ma la loro applicazione potrebbe creare qualche problema operativo in mancanza di norme transitorie.
Il nuovo punto 8 dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 prevede la facoltà di optare per l’Iva sui canoni di locazione da parte delle imprese costruttrici.
Le imprese di costruzione potrebbero avere l’esigenza di applicare subito l’Iva sul canone di locazione in riferimento ai contratti registrati in precedenza a cui è stata già applicata l’imposta di registro con aliquota 2%.
Non è chiaro come comportarsi in questa ipotesi mancando una norma transitoria. Si potrebbe utilizzare la procedura indicata dalle Entrate con la risoluzione 4 gennaio 2008, n. 2/E, comunicando l’opzione per l’Iva all’Ufficio competente delle Entrate mediante raccomandata a/r.
In ogni caso l’opzione dovrebbe essere condivisa con l’inquilino, il quale difficilmente sarà disponibile a maggiorare il canone con l’Iva al 10 per cento. L’impresa potrebbe trovare conveniente scorporare l’imposta con la conseguente riduzione del canone. La modifica del regime di tassazione comporta inoltre un’integrazione del contratto di locazione da sottoporre a registrazione. (Il Sole 24 Ore del 3 luglio 2012, pag. 19, Gian Paolo Tosoni )