La Commissione sulle norme di comportamento dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) di Milano ha esaminato la detrazione d’imposta IRPEF per il risparmio energetico (55 per cento).
In particolare, secondo la nuova norma di comportamento (la n. 184), la detrazione è applicabile anche nell’ipotesi di lavori eseguiti dal proprietario imprenditore o da società su unità immobiliari destinate alla locazione.
La questione prende spunto dall’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 340/E del 2008 nella quale, di fatto, vengono escluse dall’agevolazione tutte le imprese (persone fisiche o società) che operano interventi sulle unità immobiliari utilizzate non come beni strumentali alla propria attività ma per la locazione a terzi.
L’AIDC evidenzia in dettaglio i motivi per cui la “limitazione” sostenuta dall’Agenzia non sia né letteralmente, né logicamente giustificabile, in quanto:

  • da un lato discrimina una tipologia di proprietari (quali le società immobiliari di gestione) e,
  • dall’altro, disincentiva di fatto tali proprietari a dar corso a interventi che la collettività e il legislatore stesso ritengono utili e auspicabili.

Infatti l’agevolazione ha un obiettivo generalizzato, sia oggettivo (unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ossia abitazioni, uffici, negozi, eccetera) sia soggettivo (persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito d’impresa), che trova conferma nel testo letterale della norma e del decreto attuativo (articolo 2, D.M. 19 febbraio 2007), che non prevede eccezioni, salvo quella di cui al comma 2 per le società di locazione finanziaria (beneficio riservato al solo soggetto utilizzatore). (Il Sole 24 Ore dell’11 luglio 2012, pag. 20, Nino Clerici, Paolo Vayno )