Con due giorni di ritardo dalla scadenza del primo termine per il versamento delle imposte, l’Amministrazione finanziaria ha emanato l’attesa circolare n. 30/E sugli studi di settore.
Tra le affermazioni di maggior rilievo si segnala che:

  • le nuove disposizioni che permettono l’accertamento induttivo “puro” quando il contribuente omette il modello degli studi, oppure lo compila con un’infedeltà superiore al 15 per cento (o, comunque, a 50.000 euro), si applicano dal periodo d’imposta 2010 e
  • i risultati degli studi di settore relativi al 2011 non possono trovare applicazione, ai fini dell’accertamento, per le annualità precedenti.

In particolare, l’accertamento induttivo “puro”  è una misura particolarmente penalizzante per il contribuente, specie con riguardo ad irregolarità come un’errata causa di esclusione dagli studi, in quanto viene legittimato l’accertamento nei confronti del contribuente su un mero indizio, cioè su una presunzione semplice non dotata dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza.
A tal proposito, la norma stabilisce che questa misura si applica a far data dagli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012, quindi, anche con riferimento a violazioni commesse in passato. (Il Sole 24 Ore del 12 luglio 2012, pag. 21, Dario Deotto )