Pronto il provvedimento che chiarisce le modalità applicative del regime premiale previsto dai commi da 9 a 13 dell’articolo 10 della Manovra Monti (D.L. n. 201 del 2011).
Come per la circolare n. 30/E, resa nota un paio di giorni fa, anche in questo caso il termine-guida è la “selettività”; infatti, oltre al necessario soddisfacimento di alcuni requisiti tecnici, è stato deciso di approfittare della possibilità offerta dalla norma di differenziare i termini di accesso alla disciplina in relazione alla tipologia di attività svolta dal contribuente.
Ne consegue che, per l’anno 2011, possono godere del regime di premialità solo 55 dei 206 studi complessivi e in particolare:

  • si deve trattare di soggetti che siano congrui (il provvedimento non lo specifica, ma lo si ritiene anche per adeguamento) rispetto al conteggio proposto dallo studio;
  • i contribuenti devono essere anche coerenti, e, a tal proposito, viene specificato che:
    1. la coerenza deve riguardare tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio;
    2. nel caso di contemporaneo svolgimento di redditi di impresa e lavoro autonomo, l’accertamento da studi deve essere possibile per entrambe le attività;
    3. nel caso di applicazione di due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza devono sussistere per tutti gli studi;
  • inoltre i dati devono essere indicati in modo fedele. (Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2012, pag. 17, Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi )