La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 59/13/12, ha stabilito che il ravvedimento operoso breve è valido e non possono essere disconosciute le sanzioni in misura ridotta anche nel caso in cui il versamento integrale del tributo avviene dopo i trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato il ravvedimento breve operato dal contribuente in quanto tutti i pagamenti (tributo, interessi e sanzioni ridotte) sarebbero dovuti avvenire nei 30 giorni previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
I giudici lombardi hanno invece precisato che il ravvedimento può essere effettuato anche versando il tributo per successivi acconti e che questo può avvenire anche dopo i 30 giorni ma comunque entro il termine per il ravvedimento lungo.
Non sono state ritenute applicabili le sanzioni comminate in conseguenza del disconoscimento del ravvedimento per obiettiva incertezza della normativa ex articolo 8 del D.Lgs. n. 546/1992. (Il Sole 24 Ore del 23 luglio 2012, Norme e Tributi, pag. 4, Antonio Tomassini )