L’emendamento al Decreto Sviluppo, approvato ieri alla Camera, consente una “deroga” all’ordinario regime dell’IVA per cassa, in forza di una “dichiarazione a verbale” allegata alla direttiva 2010/45/UE. Pertanto, «il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato».
La “dichiarazione a verbale” fu voluta da alcuni Paesi in cui prevaleva questa prassi e risponde all’esigenza di rendere ancora più equilibrato il nuovo sistema dell’IVA per cassa in funzione di tutte le tipologie di azienda in una fase economica quanto mai complessa.
Viceversa, con l’emendamento recepito nel testo del D.L. n. 83 del 2012, resta confermato che «per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti (…), l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi».
Finora questo regime si applicava agli operatori con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, limite d’ora in avanti elevato a due milioni di euro. Tuttavia, se il cessionario non paga entro un anno, l’IVA diventa comunque esigibile a meno che il cessionario non sia sottoposto a procedura concorsuale. (Il Sole 24 Ore del 26 luglio 2012, pag. 18, Marco Bellinazzo, Benedetto Santacroce )