Suscita diverse perplessità il contenuto della recente circolare n. 34/E del 6 agosto: con tale interpretazione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente che usa in compensazione il credito risultante da una dichiarazione omessa dovrà prima pagare le imposte, le sanzioni, gli interessi e i compensi di riscossione, iscritti a ruolo a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dell’anno successivo, e, poi, chiedere il credito a rimborso, attivando il contenzioso a norma dell’articolo 21del D.Lgs. n. 546/1992.
Mentre fino a qualche giorno fa l’Amministrazione Finanziaria si era dimostrata tollerante per queste dimenticanze, riconoscendo i crediti in autotutela, a seguito di controllo dei documenti, con la sola richiesta di una sanzione di 258 euro per la dichiarazione omessa, successivamente alla circolare n. 34/E questa tolleranza non c’è più.
Inoltre, l’istanza di rimborso dovrà essere presentata entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione, o dell’esito del contenzioso relativo alla cartella di pagamento conseguente alla liquidazione stessa. In tal caso, il rimborso sarà erogato solo dopo avere riscontrato l’effettiva spettanza del credito: non è difficile immaginare che, tra i tempi del contenzioso e la difficoltà degli uffici ad eseguire i rimborsi, il contribuente, dopo aver pagato le imposte, le sanzioni, gli interessi e i compensi di riscossione, potrebbe ricevere il rimborso dopo dieci anni. (Il Sole 24 Ore dell’8 agosto 2012, pag. 18, Salvina Morina, Tonino Morina )