L’articolo 32 bis del D.L. n. 83/2012 ha introdotto un nuovo regime dell’Iva per cassa.
Si prevede che:

  • per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
  • per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Con riferimento ai cessionari e committenti il nuovo regime introduce importanti novità.
Nel vecchio regime di Iva per cassa il cessionario/committente che riceve la fattura ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008, non può esercitare la detrazione fintanto che non provvede al pagamento del corrispettivo.
Secondo le disposizioni del nuovo regime di Iva per cassa, in ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
Il nuovo regime non è applicabile alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta (es. regimi del margine), né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo del reverse charge. (Italia Oggi del 10 agosto 2012, pag. 21, Franco Ricca )