Nel Decreto Sviluppo (D.L. n. 83 del 2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134) mancano le norme transitorie a favore dei costruttori per esercitare il diritto alla detrazione IVA nelle locazioni già avviate.
Infatti, l’articolo 9 del D.L. n. 83 del 2012 ha riscritto le norme contenute nei punti 8, 8 bis e 8 ter dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedendo la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA in luogo del regime naturale dell’esenzione, con benefici in ordine alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, disapplicazione del pro-rata in primis.
Per quel che riguarda le cessioni, si tratta di modifiche che non presentano problemi in ordine alla decorrenza.
Per quel che attiene le locazioni, invece, la principale novità riguarda la facoltà di assoggettare a IVA i canoni di locazione dei fabbricati abitativi da parte delle imprese di costruzione o di ripristino esercitando l’opzione nel relativo atto; è già stato evidenziato il problema dei contratti in corso per i quali l’opzione non può che essere esercitata mediante comunicazione con lettera raccomandata alla Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 2/E/2008).
In questo caso è necessario anche coordinare la nuova ipotesi di applicazione dell’IVA con l’imposta di registro che di conseguenza non è più dovuta, pur dovendosi stipulare il contratto allo scopo di esercitare l’opzione. (Il Sole 24 Ore del 23 agosto 2012, pag. 17, Gian Paolo Tosoni )