Il D.L. n. 83 del 2012 (convertito nella legge n. 134 del 2012) ha significativamente riscritto la disciplina IVA per gli immobili di imprese e professionisti, con la conseguenza di rendere meno oneroso l’autoconsumo al momento della cessazione dell’attività.
In particolare, dal 26 giugno per le cessioni, con l’eccezione degli immobili costruiti (o ripristinati), il regime naturale è sempre quello dell’esenzione (l’imponibilità diventa opzionale), a prescindere dalle caratteristiche del cessionario, anche per i fabbricati strumentali per natura come uffici, negozi o capannoni.
In considerazione della soppressione delle ipotesi di imponibilità obbligatoria, lo stesso regime previsto per le cessioni trova ora pacifica applicazione anche nelle situazioni di autoconsumo o assegnazione ai soci. (Il Sole 24 Ore del 29 agosto 2012, pag. 16, Giorgio Gavelli, Francesco Zuech )