La conversione del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83 del 2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134) ha portato nuove regole per la deduzione fiscale dei crediti inesigibili.
In particolare, dal periodo d’imposta 2012 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), gli «elementi certi e precisi», che accertano la perdita del credito (consentendone la deduzione fiscale), «sussistono in ogni caso» (cioè senza alcuna altra formalità), se è «decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito» e se contemporaneamente il credito è di «modesta entità», cioè di «importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione» e «non superiore a 2.500 euro per le altre imprese» (articolo 101, comma 5, terzo e quarto periodo, TUIR).
Tuttavia, al fine di ridurre il carico fiscale, pur mantenendo un elevato utile d’esercizio, non è possibile dedurre in sede di Modello Unico i crediti inesigibili, senza la preventiva registrazione della perdita a Conto Economico, conseguente alla valutazione dell’inesigibilità, in base ai principi contabili.
Invece, la deduzione fiscale può essere rimandata all’esercizio successivo a quello dell’imputazione in Bilancio, se al 31 dicembre non sono rispettati i nuovi requisiti introdotti dal Decreto Sviluppo (in particolare devono essere trascorsi sei mesi dalla scadenza del credito). Al loro verificarsi, però, non è più possibile rinviare la deduzione, se la perdita è già registrata in contabilità. (Il Sole 24 Ore del 24 agosto 2012, pag. 17, Luca De Stefani )