In base alle ultime disposizioni normative e alla recente circolare n. 30/E/2012, a decorrere dall’anno di imposta 2010, l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare l’accertamento induttivo anche in altre situazioni. In particolare in caso di:
  • omessa presentazione del modello degli studi di settore;
  • indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità insussistenti;
  • scostamento superiore al 15 per cento o comunque a 50.000 euro.

In tutti questi casi l’ufficio accerterà il maggior reddito imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, o venuti a sua conoscenza o in suo possesso, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, e avvalendosi di presunzioni semplici anche se non gravi, precise e concordanti.
Tuttavia, in queste situazioni, quando non è possibile contestare con prove documentali l’inapplicabilità dell’accertamento induttivo per insussistenza dei presupposti che lo giustifichino, il contribuente, laddove i funzionari non vi abbiano già provveduto, potrà chiedere il riconoscimento dei costi sostenuti e inerenti ai maggiori redditi presunti, in conformità con quanto statuito dalla Cassazione (sentenze n. 1166/2012, n. 3995/2009, n. 28028/2008, n. 640/2001 e n. 3317/1996) e come precisato dalla stessa Agenzia (circolare n. 32/E/2006). (Il Sole 24 Ore del 20 agosto 2012, Norme e Tributi, pag. 1, Rosanna Acierno )