L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, è nuovamente intervenuta dopo la circolare 24/E del 15 giugno 2012, in merito alle modalità applicative delle nuove disposizioni riferite ai beni concessi a soci o familiari introdotte dall’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011 fornendo ulteriori chiarimenti.
Al fine di determinare la misura del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, viene ribadito che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta avente data certa antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene, ma viene inoltre precisato che in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo.
Viene inoltre chiarito che al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza), a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso.
Viene precisato che la disciplina dei beni concessi ai soci o familiari non si rende applicabile per i beni cui viene riconosciuta l’integrale deducibilità dei componenti negativi, come le autovetture adibite a uso pubblico (taxi). (Italia Oggi del 25 settembre 2012, pag. 23, Fabrizio G. Poggiani )