Le disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati introdotte dall’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011 non dovrebbero trovare applicazione quando è lo stesso imprenditore individuale che utilizza per fini personali i beni della propria impresa.
Nell’ambito della normativa sui beni concessi ai soci o familiari rientrano sicuramente i casi in cui la società dà in godimento i beni dell’impresa ai propri soci e ai familiari di questi e il caso in cui l’imprenditore individuale concede l’utilizzo dei beni aziendali ai propri familiari. Deve verificarsi pertanto un rapporto di terzietà tra il soggetto che concede il bene e l’utilizzatore.
Nessuna disposizione normativa tratta dell’utilizzo del bene da parte dell’imprenditore individuale per esigenze extra imprenditoriali.
Pertanto la posizione dell’Amministrazione finanziaria in tema rimane censurabile nonostante i nuovi chiarimenti emanati con la circolare n. 36/E del 24 settembre 2012(Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2012, pag. 21, Dario Deotto )