Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le tariffe previste dal III e dal IV Conto energia non sono cumulabili con la detassazione ambientale regolata dall’articolo 6 della legge n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambientale).
Inoltre, discostandosi nettamente dalla posizione assunta da Assonime, il Ministero ha precisato che le uniche tariffe cumulabili sono quelle relative al II Conto energia.
In particolare, il Dipartimento per l’Energia del Ministero ha puntualizzato che:

  • le tariffe del II Conto energia sono cumulabili nei limiti del 20 per cento del costo di investimento ex articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012;
  • le tariffe del III Conto energia non sono cumulabili con la detassazione che non compare nell’elenco tassativo di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 6 agosto 2012, ne è applicabile il comma 4 dell’articolo 5 che si riferisce ad incentivi pubblici erogati previo bando; infine
  • le tariffe del IV Conto e del V Conto energia non sono oggi cumulabili (gli artt. 5 e 12, rispettivamente del D.M. del 5 maggio 2011 e del D.M. 5 luglio 2012 stabiliscono al comma 1 le condizioni di cumulabilità con altri contributi e benefici pubblici, tra cui non figura la detassazione in esame). La regola della cumulabilità a partire dal 2013 è individuata tramite rinvio all’articolo 26 del D.Lgs. n. 28 del 2011: in base al comma 3, lett. d) di tale articolo 26, solo dal 1° gennaio 2013 si potranno cumulare gli incentivi al fotovoltaico con la detassazione dal reddito di impresa per acquisto di apparecchiature e macchinari.

Si segnala che molti operatori, alla luce di tali chiarimenti, hanno rilevato come non sia coerente dal punto di vista sistematico ammettere il cumulo per un anno e negarlo invece per un altro. (Italia Oggi del 3 ottobre 2012, pag. 31, Marco Pane )