La bozza del disegno di legge di stabilità varata recentemente dal Consiglio dei Ministri contiene una modifica del quarto comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
Viene previsto che il giudice non può liquidare compensi giudiziali in misura maggiore del valore della causa e in particolare se il giudizio riguarda una controversia inferiore a 2 mila euro, la parte vincente non potrà ribaltare su chi perde una somma maggiore.
Nell’ipotesi in cui il compenso pattuito con il proprio avvocato fosse maggiore, la parte eccedente rimarrà a carico del cliente, anche in caso di vittoria nella causa.
Il nuovo tetto dovrebbe riguardare qualunque causa, anche se viene precisato che nel limite dei compensi non sono comprese le spese. (Italia Oggi del 13 ottobre 2012, pag. 22, Antonio Ciccia )