Il Ministro dell’Economia e delle Finanze sta per firmare il decreto relativo al nuovo regime opzionale dell’IVA per cassa, che potrà essere applicato alle «operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013».
Si ricorda che, per chi sceglierà di optare per questo regime, l’IVA di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di imprese o professionisti, diverrà  «esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi», cioè quando la fattura verrà incassata.
In particolare, da alcune anticipazioni pervenute sui contenuti del decreto, emerge che l’emissione della fattura differita nei primi 15 giorni di gennaio 2013 per le cessioni di beni consegnati a dicembre 2012 non permetterà di posticipare il pagamento della relativa IVA al momento dell’incasso, optando per il nuovo regime di cassa, in quanto l’imposta delle operazioni attive è rilevante per il calcolo dell’IVA da versare «sulla base delle regole applicabili al momento in cui l’operazione si considera effettuata», cioè con quelle consuete dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 (ad esempio, consegna per i beni mobili).
Tale principio si rende applicabile anche per l’IVA delle fatture passive 2012, che verranno registrate nel 2013 (come fatture da ricevere), la quale potrà essere detratta subito, da chi opterà per il nuovo regime dell’IVA per cassa, anche senza attendere il pagamento del totale fattura.
Il decreto attuativo prevede che questa regola (differimento del diritto alla detrazione per le operazioni passive) non possa essere utilizzata per gli acquisti di beni o servizi soggetti all’inversione contabile, per gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni e le estrazioni di beni dai depositi IVA. (Il Sole 24 Ore del 16 ottobre 2012, pag. 23, Luca De Stefani )