Per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate da un soggetto optante per il nuovo regime dell’Iva per Cassa ex articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Nei casi in cui il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo.
Fra le ipotesi di esclusione dalla nuova disciplina dell’IVA per cassa rientrano le seguenti operazioni di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972:

  1. cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti, cessioni e prestazioni erogate ai soci dalle associazioni senza scopi commerciali, forniture allo Stato e ad altri enti pubblici;
  2. cessioni in triangolazione (consegna diretta dei beni al proprio cliente da parte del proprio fornitore) oggetto di fattura super-differita ex art. 21, comma 4, quinto periodo, D.P.R. n. 633/1972. (Italia Oggi del 23 ottobre 2012, pag. 35, Roberto Rosati )