Fra le disposizioni più significative introdotte dall’art. 62 del D.L. n. 1/2012 vi è l’obbligo della stipulazione in forma scritta dei contratti tra imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
Il contratto può essere sostituito da un’apposita annotazione nel documento di trasporto o nella fattura immediata o negli ordini di acquisto e deve essere conservato per un periodo di dieci anni come prescritto dal codice civile.
Tale contratto o le annotazioni sostitutive vanno redatti considerando come termine ultimo di stipula il giorno della consegna dei prodotti. Pertanto non può essere usata un’annotazione nella fattura differita come modalità sostitutiva del contratto in oggetto. (Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2012, pag. 29, Gian Paolo Tosoni )