Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto ministeriale che stabilisce le modalità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture ed appalti, con gli importi dovuti a seguito di iscrizione a ruolo, notificati entro il 30 aprile 2012, ai sensi dell’art. 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma è stata recentemente modificata dapprima dall’art. 13-bis, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, e successivamente dall’art. 16, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Il decreto, in particolare, rende applicabile alle fattispecie in commento il D.M. 25 giugno 2012. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’ente debitore dell’importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l’agente della riscossione ne dà comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’importo oggetto della compensazione viene recuperato mediante riduzione delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dallo Stato all’ente debitore. (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2012, n. 259 )