La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19223 del 7 novembre, ha escluso l’applicazione degli studi di settore al professionista che svolge attività di consulenza in modo solo occasionale.
In particolare, secondo la Suprema Corte, anche in questo caso può essere applicato il principio generale per cui «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente».
In tale sede, poi, spetta al contribuente l’onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli studi e la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo sotto osservazione, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto del parametro prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. (Italia Oggi dell’8 novembre 2012, pag. 30, Debora Alberici )