Dal 1° gennaio 2013 la fattura deve essere rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo alla conclusione delle prestazioni generiche.
Pertanto dal 2013 cambia il termine per adempiere gli obblighi di fatturazione IVA ma non viene modificato il presupposto temporale dell’operazione: in tal senso, l’articolo 1 del D.L. n. 216 del 2012 recepisce la direttiva 2010/45/UE ma non muta i criteri di determinazione del momento d’effettuazione per le prestazioni in ambito internazionale.
Tuttavia, resta la difficoltà di stabilire con certezza quando una prestazione può dirsi ultimata, soprattutto per i servizi ricevuti: per un trasporto o una fiera, è abbastanza agevole, meno agevole è stabilire quando è terminata una lavorazione o una consulenza fornita da un prestatore estero.
Per le prestazioni specifiche, invece, il momento d’effettuazione resta quello del pagamento o dell’anticipata fatturazione (articolo 6, comma 3 e 4): l’obbligo di emettere fattura (o autofattura) per i servizi della specie resi a soggetti comunitari o extracomunitari (o da questi ultimi ricevuti), pertanto, non fruisce del differimento al 15 del mese successivo, valevole per le prestazioni generiche. (Il Sole 24 Ore del 17 dicembre 2012, Norme e Tributi, pag. 3, Giorgio Gavelli, Massimo Sirri, Riccardo Zavatta )