In questi giorni i soggetti IVA sono alle prese con il recepimento delle modifiche in tema di fatturazione entrate in vigore dal 1° gennaio 2013.
In particolare sono state oggetto di novità la numerazione progressiva e l’indicazione del numero di partita IVA dell’acquirente o del committente (articolo 1, commi 324 e seguenti, legge n. 228 del 2012).
Tuttavia, viene evidenziato che, anche in questo caso, il legislatore non ha rispettato i tempi previsti dallo Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000, comma 2, articolo 3) che prevede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.
Quindi, secondo lo Statuto del contribuente le imprese potrebbero attendere ad effettuare le modifiche alle fatture; però dato che la Legge di Stabilità per il 2013 prevede l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2013 e che tale termine è conseguente ad un obbligo imposto dalla Direttiva Comunitaria, è difficile sostenere che i nuovi adempimenti possano essere osservati dal 1° marzo 2013. Tale circostanza dovrà essere considerata dalla Amministrazione finanziaria in sede di applicazione di eventuali sanzioni. (Il Sole 24 Ore del 9 gennaio 2013, pag. 16, Gian Paolo Tosoni )