Le spese per i beni utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa o in quella professionale non rientrano nel redditometro mentre per le spese sostenute su beni utilizzati promiscuamente occorrerà procedere ad un necessario adeguamento.
Tale adeguamento dovrà essere fatto anche in relazione al reddito dichiarato. Inoltre, il redditometro effettuato nei confronti di imprenditori e lavoratori autonomi blocca successivi accertamenti presuntivi, come ad esempio, gli studi di settore.
Secondo l’autore, sono questi alcuni punti che devono essere necessariamente considerati con riguardo all’applicazione del redditometro nei confronti di chi svolge (anche) un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
In particolare, in merito all’impossibilità di rettifica tramite un accertamento parziale (articolo 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973), che consente liberamente di effettuare ulteriore rettifiche, dopo avere effettuato l’accertamento da redditometro l’Agenzia delle Entrate potrà fare nuovi accertamenti sulla posizione da imprenditore o di professionista solo per fatti assolutamente nuovi (ad esempio per un “incrocio” presso un terzo), che non poteva conoscere al momento dell’accertamento da redditometro. Non potrà più fare, ad esempio, accertamenti da studi di settore, da indagini finanziarie (per l’attività d’impresa o professionale), mentre, ovviamente, potrà eseguire accertamenti IVA e IRAP. (Il Sole 24 Ore del 10 gennaio 2013, pag. 13, Dario Deotto )