Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito una serie di pareri sulle attività del commercio, ponendo particolare attenzione sull’attività dei bar, per la quale è stato precisato che:
  • coloro i quali hanno in atto un contratto di gestione non possono presentare al Comune una Scia per l’esercizio in proprio dell’attività nel medesimo locale;
  • le imprese artigiane non possono installare tavolini e sedie per il consumo sul posto, ma soltanto piani di appoggio;
  • il titolare di una rivendita di generi di monopolio non matura il requisito professionale, anche se vende pastigliaggi da banco.

Inoltre è stato chiarito che anche le ONLUS possono essere titolari di imprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche.
Infine, in tema di requisiti, è stato precisato che un collaboratore familiare, iscritto all’INAIL ma non all’INPS, può comunque dimostrare la professionalità acquisita e, ancora, il preposto alla vendita può svolgere tale funzione per più società. (Italia Oggi del 22 gennaio 2013, pag. 29, Marilisa Bombi )