La Direzione Centrale dell’Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con una nota diramata il 16 gennaio, ha regolamentato la sospensione legale della riscossione.
In particolare è stato precisato che l’obbligo di sospensione immediata della riscossione, a seguito di specifica istanza del contribuente, riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi e non solo le cartelle di pagamento: da tale dichiarazione consegue la sospensione immediata delle azioni poste in essere da Equitalia.
Inoltre, è stato precisato che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono competenti per lo sgravio non solo dei tributi erariali ma anche dell’IRAP (e delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF), amministrata in convenzione per conto delle Regioni e per i recuperi degli aiuti di Stato.
Nella nota, infine, la Direzione segnala che in presenza di documentazione falsa o contraffatta prodotta dal contribuente gli uffici, oltre a dover denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria, si attiveranno per irrogare la sanzione amministrativa prevista nella recente Legge di Stabilità (Legge n. 228 del 2012), nella misura che va dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute. (Il Sole 24 Ore del 22 gennaio 2013, pag. 20, Antonio Iorio )