L’Agenzia delle Entrate, con una direttiva del 28 dicembre, ha fornito le istruzioni ai propri uffici sui contributi previdenziali iscritti a ruolo precisando che la chiusura delle liti pendenti di valore non superiore a 20.000 euro è irrilevante ai fini dei contributi INPS: per tale motivo, gli uffici sono stati invitati a non procedere allo sgravio di quanto iscritto a ruolo a titolo di contributi previdenziali.
Si ricorda che la chiusura delle liti pendenti di valore non superiore a 20.000 euro si è completata il 2 aprile 2012 e comportava il pagamento:

  • di un forfait di 150 euro se la lite non superava i 2.000 euro;
  • di una somma pari al 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa, se la stessa superava i 2.000 euro ma non il limite di 20.000 euro;
  • di una somma pari al 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa;
  • di una somma pari al 30 per cento del valore della lite, nel caso in cui la lite pendeva nel primo grado di giudizio e non era stata ancora resa alcuna pronuncia giurisdizionale (articolo 39, Decreto Legge n. 98 del 2011).

Dall’importo dovuto per la definizione si potevano scomputare le imposte iscritte a ruolo a titolo definitivo e quelle iscritte a titolo provvisorio e la definizione aveva effetto solo ai fini delle imposte di competenza delle Entrate.
In particolare, le controversie relative a contributi e premi liquidati in base al maggior imponibile accertato erano escluse dalla definizione delle liti fiscali; infatti, per questi contributi, le eventuali liti, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e pertanto non erano definibili. (Il Sole 24 Ore del 26 gennaio 2013, pag. 20, Salvina Morina, Tonino Morina )