Lo spesometro pone ancora alcuni dubbi e nell’articolo vengono riepilogate le possibili soluzioni alle problematiche segnalate dagli operatori.
Un primo punto critico è il riepilogo delle operazioni per le quali la fattura è emessa su base volontaria. Infatti la comunicazione riguarda tutte le transazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di fattura, a prescindere dall’ammontare della fattura stessa. Tuttavia, quando un operatore provvede di propria iniziativa a rilasciare la fattura, con tale atto determina autonomamente la necessità di inserire il documento nell’elenco. Secondo l’autore, una diversa conclusione creerebbe una discrepanza fra i dati comunicati dal fornitore e quelli trasmessi dal cliente, siccome tale ultimo soggetto quando viene in possesso della fattura è tenuto a inserirla nella propria comunicazione e, qualora si esonerasse dal medesimo adempimento il fornitore, sarebbe impossibile provvedere all’incrocio dei dati, vanificando la finalità antievasiva dello stesso spesometro.
Inoltre, un altro punto di incertezza attiene la modalità di comunicazione dei dati: in particolare sarebbe opportuno un chiarimento dell’Amministrazione sull’ammissibilità di una modalità “puntuale” di trasmissione dei dati (tutte le operazioni attive e passive effettuate con ciascun cliente e fornitore) e viene altresì evidenziato che sarebbe utile che i dati relativi a tante fatture di importo inferiore a 300 euro potessero essere inglobate e comunicate, a scelta del contribuente, attraverso un singolo documento riepilogativo (come quello previsto dal D.P.R. n. 695 del 1996), anziché essere trasmesse una ad una. (Il Sole 24 Ore del 5 febbraio 2013, pag. 14, Matteo Mantovani, Benedetto Santacroce )