I primi adempimenti dichiarativi 2013 riguardano l’IVA e l’autore si sofferma sulle modalità di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale.
Da quest’anno il rimborso non va più indicato per il Modello VR, che è stato soppresso, ma deve essere richiesto con la compilazione del Rigo VX4 della dichiarazione IVA presentata autonomamente, ovvero nel corrispondente rigo della Sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata.
Questa novità, che deve essere valutata con immediatezza da coloro che in questi giorni si apprestano a presentare la dichiarazione IVA a credito, ripropone il tema della gestione e dell’utilizzo del credito IVA reso piuttosto complesso dalle regole introdotte nel 2009 e rinnovate nel 2012 dal D.L. n. 16 del 2012.
In particolare, si ricorda che i contribuenti che chiudono la dichiarazione a credito possono utilizzare il predetto credito:

  • in compensazione verticale (IVA da IVA),
  • in compensazione orizzontale: andando a compensare l’IVA eccedente da dichiarazione con altre imposte e contributi,
  • a rimborso richiedendo direttamente l’eccedenza all’Amministrazione finanziaria.

In merito alla compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui, l’autore in particolare rileva che può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale. (Il Sole 24 Ore del 10 febbraio 2013, pag. 15, Benedetto Santacroce )