Con riferimento all’anno 2011, entro il 31 ottobre di quest’anno gli intermediari finanziari elencati all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973 dovranno segnalare i dati identificativi del rapporto di conto corrente bancario riferito al soggetto persona fisica o non che ne ha la disponibilità e a tutti gli eventuali cointestatari, nonché i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre.
Il provvedimento in materia, del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato a breve, prevede che oltre ai conti correnti, ai conti deposito anche di risparmio, alle gestioni individuali e collettive, ai rapporti fiduciari, alle cassette di sicurezza siano segnalati anche gli acquisti e le vendite di oro e di metalli preziosi, i finanziamenti, le garanzie e anche le polizze assicurative.
Non è ancora stato chiarito se andranno comunicati anche i conti correnti aperti, tra il 2001 e il 2010, in occasione di una delle diverse edizioni dello scudo fiscale. (Il Sole 24 Ore del 14 marzo 2013, pag. 19, Marco Bellinazzo )