Le indagini finanziarie su un singolo contribuente non possono essere attivate in modo automatico dalle liste selettive ottenute dalle nuove procedure centralizzate previste dall’art. 11 del D.L. n. 201/2011, utilizzando l’archivio dei rapporti bancari.
Tali verifiche finanziarie devono invece essere attivate in relazione a specifici controlli e con le procedure autorizzative previste dagli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972.
Il provvedimento in fase di approvazione che dà il via libera all’invio dei dati dei conti correnti bancari all’Agenzia delle Entrate chiarisce che per ottenere le informazioni di dettaglio dei rapporti finanziari rimane comunque necessario seguire le procedure autorizzative ordinarie. (Il Sole 24 Ore del 16 marzo 2013, pag. 18, Benedetto Santacroce )