A seguito del recente chiarimento fornito dalla circolare n. 5/E dell’11 marzo scorso, è ormai chiaro che non saranno dovute IRPEF e relative addizionali in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011).
L’effetto “sostituzione” determina ricadute dirette sulla determinazione del reddito complessivo, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, ove rapportate a questo parametro. Pertanto un minor reddito complessivo può determinare l’incremento delle agevolazioni spettanti (ad esempio, per figli a carico).
Inoltre si evidenzia che gli immobili non affittati o non locati non concorrono nemmeno alla verifica del superamento del limite di 500 euro di redditi fondiari, sino al quale non risulta dovuta l’imposta (articolo 11 del TUIR).  (Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2013, Norme e Tributi, pag. 1, Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi )