L’autore si sofferma sulle maggioranze deliberative richieste nelle assemblee delle società tra professionisti (legge 12 novembre 2011, n. 183), in vista dell’imminente entrata in vigore della relativa normativa.
In particolare viene evidenziato che il legislatore alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 10 della predetta legge ha disposto che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’Ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».
Pertanto il requisito indispensabile è rappresentato dal fatto che in tali società non si decide, a livello di soci, se nel voto favorevole i soci professionisti non concorrono per almeno i due terzi.
Tuttavia viene altresì evidenziato che questa disposizione deve essere declinata a seconda di quale sia il tipo societario concretamente adottato e di come sia articolato lo statuto della società caso per caso osservata.
Peraltro, questo aspetto non è preso in considerazione dal recente D.M. n. 34 del 2013 che regolamenta la disciplina delle società. (Il Sole 24 Ore del 6 aprile 2013, pag. 20, Angelo Busani )