È nuovamente operativa dal 27 aprile 2013 la possibilità di sospendere fino a 18 mesi, il pagamento delle rate dei mutui prima casa.
Il fondo di solidarietà permette di corrispondere agli istituti di credito il tasso di interesse applicato al mutuo, con esclusione della componente di «spread» durante il periodo di sospensione del finanziamento medesimo.
L’agevolazione riguarda i mutui non oltre 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30 mila e che sia stato colpito da uno dei seguenti eventi:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3, del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • morte o riconoscimento di handicap grave (invalidità civile non inferiore all’80%). (Italia Oggi del 27 aprile 2013, pag. 21, Simona D’Alessio )