L’importo della richiesta di rimborso per le annualità 2007-2011 delle maggiori imposte Ires e Irpef, determinate a seguito della deducibilità retroattiva dell’Irap versata sul costo del lavoro introdotta dal D.L. n. 16/2012, va considerato un provento straordinario di competenza del bilancio 2012.
Tale diritto al rimborso è stabilito da una legge anteriore al 31 dicembre 2012 e la circostanza che le istruzioni operative sono state emanate nel 2013 costituisce solamente una migliore conoscenza di un diritto che già esisteva alla data di chiusura dell’esercizio.
I collegi sindacali devono comunque chiedere l’accantonamento dell’utile o del maggior utile sino all’incasso del credito da rimborso Irap, senza distribuzione dello stesso ai soci. (Il Sole 24 Ore del 25 aprile 2013, pag. 15, Franco Roscini Vitali )